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http://noticias.juridicas.com/base_datos/Privado/l42-1998.htmlCon il termine improprio “multiproprietà” è stato utilizzato per indicare tutte quelle formule con cui ogni anno viene trasmesso il diritto di godere di un alloggio per un certo periodo di tempo. L’interesse ad effettuare un’acquisizione di questo tipo è di solito giustificato nell’uso turistico dell’immobile: da un lato, l’acquirente ha un luogo stabile e sicuro per le sue vacanze annuali; dall’altro, lo fa senza dover acquistare, e pagare, l’intero immobile, riducendo così notevolmente l’investimento, adattandolo alle sue reali possibilità di godimento.
Dal punto di vista giuridico, la cifra implica una divisione temporanea del diritto di godere della proprietà. Sebbene il 6 luglio 1960 sia stato registrato nel Registro della Proprietà Industriale un brevetto per le cosiddette “politiche estive”, che concedevano ai loro titolari il diritto di godere di alloggi per vacanze per “periodi fissi o variabili”, questo sistema di sfruttamento della proprietà per il turismo era sconosciuto in Spagna fino a tempi relativamente recenti; Tuttavia, formule simili di sfruttamento si possono trovare in altre aree, come, ad esempio, il regime giuridico del dulas, tradizionale nelle Isole Canarie, che consiste nel dividere temporaneamente lo sfruttamento dell’acqua tra i suoi proprietari, o le comunità pro-divisione con la concomitanza dei diritti domenicali per serre, pascoli e lavoro (ogni due, tre o sei anni), tipici dell’Estremadura, così come, nel nostro diritto storico, il dula per lo sfruttamento dei pascoli e la divisione temporanea dell’uso e del godimento di una proprietà per diverse colture.
Comunque sia, da quando questa cifra ha cominciato ad essere applicata, ha avuto un ampio sviluppo, fino a fare della Spagna il secondo paese al mondo per numero di complessi sfruttati in questo modo.
Subito dopo l’introduzione della figura, l’idea che la legislazione esistente non fosse sufficiente a fornirle un quadro legislativo adeguato è diventata comune. Quest’idea è stata almeno frettolosa. Il problema non era tanto quello della forma giuridica quanto quello di garantire l’effettivo godimento di ogni diritto.
D’altra parte, l’Unione Europea è da tempo preoccupata per i numerosi abusi in questo settore: dalla “proposta di risoluzione sulla necessità di colmare la lacuna giuridica in materia di multiproprietà”, presentata al Parlamento Europeo il 17 ottobre 1986, alla direttiva 94/47/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 ottobre 1994 “concernente la tutela dell’acquirente per taluni aspetti dei contratti relativi all’acquisizione di un diritto di godimento a tempo parziale di beni immobili”. Importanti pietre miliari di questo percorso sono state le risoluzioni del Parlamento europeo del 13 ottobre 1988 e dell’11 giugno 1991. Degna di nota è anche la risoluzione del 14 settembre 1989, che rientra nel campo delle acquisizioni immobiliari transfrontaliere.
Alla fine, la stessa Unione Europea è giunta alla convinzione che il problema non fosse tanto un’insufficienza legislativa teorica, quanto piuttosto il fatto che si trattasse di un settore in cui il consumatore era particolarmente indifeso, per cui ciò che serviva era una direttiva che stabilisse regole eccezionali e limitasse, in questo settore, l’autonomia della volontà nella misura in cui ciò fosse consigliabile.
Le misure specifiche adottate dalla direttiva sono le seguenti:
Essa ha stabilito, a favore dell’acquirente, un diritto di recesso unilaterale nei dieci giorni successivi alla conclusione del contratto. La direttiva, nella sua traduzione in spagnolo, lo definisce “diritto di recesso” e aggiunge la caratterizzazione “ad nutum” per indicare che viene esercitato senza bisogno di fornire alcuna motivazione.
Tuttavia, proprio perché non c’è bisogno di dare una ragione, e non è necessario che esista, poiché è una facoltà che viene concessa all’acquirente semplicemente perché lo è e può essere esercitata liberamente senza ulteriori condizioni, sembra più appropriato chiamarla facoltà di “ritiro”, che è un’espressione che accentua questo carattere unilaterale e incondizionato.
Oltre a tale potere di recesso, la direttiva impone al venditore un obbligo di informazione, così articolato: da un lato, il venditore deve disporre, a beneficio di chiunque ne faccia richiesta, di un documento informativo che indichi alcuni elementi; dall’altro, il contratto deve contenere alcuni elementi, il cui scopo finale è quello di informare l’acquirente sugli aspetti essenziali di ciò che sta acquistando. Per rendere pienamente efficace tale obbligo di informazione, è previsto che, qualora il contratto non contenga alcuna delle indicazioni richieste, l’acquirente abbia il diritto di risolvere unilateralmente il contratto entro tre mesi dalla sua conclusione. Tale diritto è indicato nel testo come “potere di recesso”, in quanto è di natura diversa da quella del recesso, in quanto deve essere soddisfatta una condizione preliminare, come la violazione da parte del venditore del suo obbligo di informazione.
Come disposizione complementare ai poteri di recesso e di risoluzione, la Direttiva prevede che, qualora l’acquisto sia stato finanziato da un prestito del venditore o di un terzo, previo accordo tra il terzo e il venditore, l’esercizio del potere di recesso o di risoluzione comporta anche la risoluzione del prestito.
Infine, la direttiva tratta altri aspetti, come la lingua in cui deve essere redatto il contratto firmato dall’acquirente o l’oggetto di alcune giurisdizioni.
La figura ha sollevato due questioni giuridiche: una di natura terminologica e l’altra di natura legislativa.
Il termine “multiproprietà” aveva il grande vantaggio di aver permeato l’opinione pubblica, al punto che era di gran lunga il modo più comune di chiamare l’istituzione tra noi, indipendentemente dal fatto che fosse costituita come una forma di proprietà o come una forma di diritto personale. Ma è proprio questo carattere globalizzante con cui viene normalmente usato, da un lato, e il fatto di riferirsi a una specifica forma di proprietà, dall’altro, che lo rende un termine inappropriato perché fuorviante.
Un’altra opzione è stata quella di utilizzare la formula utilizzata nella direttiva: “multiproprietà”. Tuttavia, anche questa forma di denominazione dell’istituzione è insoddisfacente. In linea di principio, sembra essere un termine più generico di “multiproprietà”, ma va tenuto presente che “multiproprietà” è solo la traduzione spagnola della forma inglese “time-sharing”. L’espressione “time-sharing”, anche se non sembra avere gravi inconvenienti quando si tratta di chiamarla la forma societaria del diritto francese, non è adatta per includere altre formule, sia che si tratti di diritto personale (la multilocazione greca) o di diritto di proprietà (il diritto di dimora periodica portoghese). Inoltre, ha lo svantaggio che sembra implicare che il tempo sia condiviso tra i titolari di questi diritti, quando è vero esattamente il contrario, poiché i titolari lo sono per periodi di tempo diversi ed esclusivi. Pertanto, l’espressione “diritto d’uso a sua volta” è preferibile, in primo luogo, perché è meno compromessa, nel senso di essere un’espressione più generica e più descrittiva, e, in secondo luogo, perché si adatta perfettamente alla regolamentazione che ne è fatta. Non vi è, tuttavia, nulla che impedisca l’uso continuato di tale nome, o di qualsiasi altro nome, in particolare a fini promozionali, a condizione che non contenga la parola proprietà, o non possa essere fuorviante per quanto riguarda il contenuto del diritto a cui si fa riferimento.
La questione fondamentale di politica legislativa era se diverse formule istituzionali dovessero essere regolamentate o se la loro regolamentazione dovesse limitarsi ad una sola, lasciando le altre al di fuori della legge. È stata scelta una via di mezzo, consistente nella regolamentazione dettagliata di un nuovo diritto di riserva di proprietà per la multiproprietà, consentendo comunque la configurazione del diritto come variante del contratto di locazione stagionale, a cui si applicheranno tutte le disposizioni di legge purché non siano in contraddizione con la sua natura giuridica.
La legge, d’altra parte, non si limita al rigoroso recepimento della direttiva, ma cerca di fornire all’istituzione una regolamentazione completa. Determina così la possibilità di costituire un diritto reale, con il quale si acquisisce il diritto di godere di un immobile durante un certo periodo dell’anno; regola come si costituisce il regime giuridico della multiproprietà su un immobile e prevede le modalità di esercizio dei diritti di recesso e di risoluzione stabiliti dalla Direttiva Europea in Spagna.
Non è la prima volta che un testo comunitario dà luogo a una regolamentazione interna più ampia di quella richiesta dalla Direttiva e, ancor più, quando si tratta di Direttive che stabiliscono garanzie minime di protezione.
Tutte queste questioni possono essere inquadrate nell’ambito del diritto privato civile e commerciale dello Stato e, pertanto, la legge è emanata secondo le disposizioni dell’articolo 149.1.6, 8 e 14 della Costituzione. Logicamente, ciò non pregiudica i poteri che la Costituzione stessa riconosce in materia di conservazione, modifica o sviluppo dei diritti civili delle comunità autonome.
Inoltre, la legge contiene una menzione esplicita della società di servizi, essenziale per la vita del regime e per l’adeguato godimento del diritto acquisito. Senza una società di servizi, o se non funziona correttamente, il diritto non può essere esercitato nella pratica ed è di scarsa utilità per l’acquirente se il contenuto legale del diritto è altrimenti perfettamente determinato.
II
Il testo è suddiviso in due titoli (norme civili e commerciali e norme fiscali) e sviluppato in venti articoli, tre disposizioni supplementari, tre disposizioni transitorie e una disposizione finale. Il Titolo I è diviso in tre capitoli (disposizioni generali, disposizioni giuridiche e non conformità con i servizi); il Capitolo II, a sua volta, è diviso in due sezioni (istituzione e condizioni per la promozione e il trasferimento).
Il capitolo I è dedicato alle disposizioni generali. Nel definire l’ambito di applicazione, la legge utilizza il termine “alloggio” per riferirsi agli elementi soggetti al regime. Questa espressione comprende solo gli elementi che possono essere utilizzati come alloggio. Per questo motivo i locali sono poi esclusi dall’ambito di applicazione del regime, ovvero tutti quegli elementi che non possono essere utilizzati per tali scopi, e per questo motivo è necessario, prima dell’istituzione del regime, ottenere i relativi certificati di occupazione, un requisito che ha senso solo per gli elementi destinati all’alloggio.
Inoltre, è stabilito che lo schema può essere applicato solo a un edificio, gruppo di edifici o settore di edifici che sia architettonicamente differenziato per evitare che il proprietario di una sola o poche abitazioni fisicamente disperse possa istituire uno schema di diritti d’uso a rotazione in un edificio o gruppo di edifici. L’estinzione parziale del regime non è impedita fintanto che questa identità fisica e i diritti preesistenti sono rispettati. Tuttavia, lo sfruttamento misto di un bene è consentito purché il tipo di sfruttamento che deve coesistere con un regime di diritti d’uso a turno sia un altro tipo di sfruttamento turistico, poiché, in questo caso, le due attività, a fini materiali di coesistenza, sono così vicine che non ne possono derivare gravi danni ai clienti e ai titolari dei diritti.
L’ambito di applicazione restrittivo ha reso opportuno stabilire una norma per determinare il regime dei diritti d’uso a turno o simili ad essi che si costituiscono senza conformarsi alla legge, perché, pur essendo evidente che si tratterebbe di un caso di frode di diritto e dovrebbe, di conseguenza, essere soggetto alla soluzione dell’art. 6.4 del codice civile, ciò non sembra di per sé sufficiente ad evitare che, di fatto, la frode di diritto si verifichi nella pratica.
Tuttavia, come indicato sopra, i contratti di locazione stagionali che coprono più di tre stagioni e anticipano il reddito per alcune o tutte le stagioni sono inclusi a tutti gli effetti nell’ambito di applicazione della legge.
Viene stabilita una durata minima (tre anni) e massima (cinquanta anni) del regime. Entro questi limiti c’è spazio per tutte le opzioni di quello che può essere un tempo ragionevole per esaurire le reali possibilità di godimento dell’acquirente. Questa limitazione della durata del regime è anche ciò che permette al proprietario che ha istituito il regime di rimanere legato all’immobile per tutta la sua vita. Questo collegamento è auspicabile a partire dal momento in cui si ritiene che ciò che il proprietario offra non sia solo la proprietà dell’immobile ma anche un servizio durante l’esistenza del diritto, il che spiega la natura necessariamente complessa del rapporto tra il titolare di un diritto di multiproprietà e il proprietario dell’immobile. Il titolare deve quindi assicurarsi che i titolari dei diritti ricevano le dovute prestazioni implicite nella loro proprietà. Questa garanzia minima che può essere richiesta esiste dal momento in cui il proprietario rimane legato all’immobile, il che può avvenire solo perché i diritti di cui dispone non sono pieni, ma limitati. E la limitazione, in questo caso, può solo influire sulla durata del regime.
III
La formalizzazione del regime in un atto pubblico è stabilita come costitutiva, e la sua registrazione nel registro immobiliare è obbligatoria, al fine di evitare che il trasferimento dei diritti d’uso possa essere avviato a turno prima che sia il notaio autorizzante che il cancelliere controllino la legalità del regime e sia reso pubblico. Pertanto, gli acquirenti, prima o dopo la loro acquisizione, possono rivolgersi al Registro per ottenere le informazioni essenziali sul regime cui è soggetta la loro acquisizione, con piena garanzia della sua conformità alla legge.
La società che deve fornire i servizi inerenti al contenuto essenziale del diritto di utilizzo in multiproprietà deve essere presente al momento della concessione dell’atto normativo, a meno che il proprietario o il promotore non dichiari espressamente di essere direttamente responsabile della fornitura di tali servizi.
La sezione sulle “condizioni per la promozione e il trasferimento” recepisce la maggior parte delle norme della direttiva del 1994. A parte il carattere restrittivo del principio della libertà di volontà, non vi sono particolari problemi di trasposizione, ad eccezione del caso in cui il contratto viene concluso direttamente davanti a un notaio. L’intervento del notaio sarebbe sufficiente a rendere inutile la concessione all’acquirente del potere di recesso, in quanto la sua presenza impedisce all’altra parte di far valere la sua preponderanza, ma, poiché la direttiva non prevede alcuna eccezione a favore di tali contratti intervenuti, è stato necessario mantenere tale potere di recesso, seppur richiedendo che sia esercitato con atto notarile, in quanto atto pubblico equivalente all’atto in cui è stato stipulato il contratto di multiproprietà.
Il potere risolutivo che, salvo diverso accordo, è riconosciuto al cedente nel contratto per l’acquisizione di un diritto d’uso a sua volta (articolo 13) è giustificato dalla natura unica di tale diritto, in cui il valore del diritto dipende sia dai servizi che dal loro contenuto, cosicché è perfettamente logico che il mancato pagamento di quest’ultimo possa implicare la risoluzione del diritto. È inoltre consentito concordare una clausola penale per risarcire il proprietario o il committente che sceglie di rescindere il contratto quando l’acquirente non paga i compensi dovuti al fornitore del servizio.
IV
La legge, che ha una portata strettamente civile, non impone sanzioni amministrative per il mancato rispetto delle sue norme. Tuttavia, è ovvio che ciò non impedisce che tali violazioni, quando l’attività è classificata come turismo dalle Comunità Autonome o dallo sviluppo della normativa autonoma sulla tutela dei consumatori e degli utenti, siano considerate dalla legislazione di tali Comunità come violazioni amministrative punibili, fatti salvi i diritti che la Legge riconosce ai titolari di diritti di multiproprietà. Tuttavia, la legge cerca di garantire che, attraverso l’imposizione di prerequisiti molto rigorosi, il cui rispetto è indispensabile per l’istituzione del regime e il cui controllo è attribuito a notai e cancellieri, le violazioni siano isolate o almeno infrequenti, riducendo così al minimo la necessità di un intervento amministrativo.
V
Il titolo II contiene una serie di norme fiscali applicabili ai diritti previsti dalla presente legge e che mirano a non discriminare fiscalmente i titolari dei diritti reali di utilizzo a rotazione rispetto ai titolari di altre possibili formule di utilizzo a tempo parziale.
In effetti, se tale normativa non fosse introdotta, i suddetti diritti reali seguirebbero il regime previsto dalle diverse normative fiscali per i diritti di tale natura e, in conseguenza della loro natura di diritti reali per l’utilizzo di immobili, darebbero luogo, in alcuni casi, all’applicazione di aliquote fiscali superiori a quelle previste per il trasferimento o l’acquisizione di diritti di natura personale.
In conformità a quanto precede, e tenuto conto della particolare natura delle norme di cui al presente titolo, che non costituiscono, in senso stretto, un regime fiscale specifico, ma contengono solo alcune particolarità che non impediscono l’applicazione, per quanto non espressamente previsto, delle norme fiscali generali e delle disposizioni relative all’imposta sul patrimonio, all’imposta sul valore aggiunto e all’imposta di bollo, alle quali si fa riferimento nel suddetto titolo.
L’imposta sul patrimonio, indipendentemente dalla natura del diritto in questione, unifica i criteri di valutazione, ai fini della sua integrazione nella base imponibile di tale imposta, determinandone la valutazione in base al prezzo di acquisto.
Nel caso dell’imposta sul valore aggiunto, l’aliquota ridotta del 7 per cento è generalmente applicata alla prestazione di servizi che consistono nella cessione di diritti d’uso di immobili a rotazione, nonché di altre forme di utilizzo degli immobili per un periodo specifico o determinabile dell’anno, con la fornitura di alcuni dei servizi complementari tipici del settore alberghiero.
Infine, nell’ambito dell’imposta di trasferimento e dell’imposta di bollo, al trasferimento dei diritti personali si applica l’aliquota del 4 per cento.
In sintesi, quindi, il regime fiscale previsto dalla presente legge assimila, nei casi previsti dalla stessa legge, il trattamento dei diritti reali per l’utilizzo di beni immobili e di altri diritti di natura personale diversi dai primi, al fine di non discriminare negativamente i primi.
Tale finalità risponde pienamente all’obiettivo della presente legge, nonché a quello della direttiva 94/47/CE, in quanto fornisce un incentivo sostanziale all’acquisizione dei diritti in questione.
VI
La seconda disposizione supplementare è giustificata dalla direttiva stessa, che all’articolo 9 impone agli Stati membri di adottare le misure necessarie per garantire che l’acquirente non sia in ogni caso privato della protezione offerta dalla direttiva. La disposizione cerca di fare proprio questo, nella misura in cui riguarda i diritti di multiproprietà su beni immobili situati in Spagna, aggirando la possibilità che il contratto sia soggetto alla giurisdizione concordata dalle parti. Si tratta insomma di evitare possibili frodi giuridiche, le cosiddette “frodi di diritto internazionale”, che possono verificarsi approfittando dell’esistenza, all’interno di uno spazio comune, di Stati in cui la direttiva comunitaria non è stata recepita perché non ne hanno sentito la necessità, in quanto questo tipo di diritto non è commercializzato sul loro territorio. Questa è la stessa strada che l’Unione Europea sta cercando di percorrere per quanto riguarda le direttive comunitarie in materia di tutela dei consumatori, al fine di evitare che il loro mancato recepimento in alcuni Stati possa servire come mezzo per eludere l’applicazione delle norme emanate dagli altri per l’integrazione nei rispettivi sistemi. L’iniziativa comunitaria sui provvedimenti inibitori a tutela degli interessi dei consumatori è un passo in questa direzione. La disposizione è inoltre sostenuta dall’articolo 16 della Convenzione di Bruxelles del 27 settembre 1968 e dalla Convenzione di Lugano del 16 settembre 1988 e dagli articoli 3 e 4 della Convenzione di Roma sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali del 19 giugno 1980.
VII
Per quanto riguarda il regime transitorio, esso mira a rendere la legge applicabile, per quanto riguarda i regimi esistenti, alla promozione e al trasferimento dei diritti contenenti il diritto di godere di un alloggio per un periodo di un anno, stabilendo altresì per tali regimi, in ogni caso, l’obbligo di adeguamento entro due anni dall’entrata in vigore della legge. Naturalmente, l’adattamento richiesto dalla seconda disposizione transitoria non mira a trasformare gli schemi preesistenti, ma solo a pubblicizzarli e la loro forma di sfruttamento, nel pieno rispetto dei diritti già acquisiti. Per questo motivo la disposizione richiede solo i requisiti di cui all’art. 5 e non l’adempimento di tutti gli obblighi che la legge impone a chi intende istituire un sistema di diritti d’uso a rotazione, una volta entrato in vigore, e anche quelli, solo nella misura in cui siano compatibili con la natura stessa del sistema preesistente.
TITOLO I
Normativa civile e commerciale
CAPITOLO I
Disposizioni generali
Articolo 1Obiettivo
1. Oggetto della presente legge è la regolamentazione della costituzione, dell’esercizio, del trasferimento e dell’estinzione del diritto d’uso degli immobili a rotazione, che conferisce al suo proprietario il potere di godere, in via esclusiva, durante un determinato periodo di ogni anno, di un alloggio che può essere utilizzato autonomamente perché ha una propria uscita sulla pubblica via o su un elemento comune dell’edificio in cui è integrato, e che è permanentemente attrezzato con l’arredamento adeguato a tale scopo, e il diritto alla fornitura di servizi complementari. Il diritto d’uso non comprende modifiche all’alloggio o all’arredamento. Il diritto d’uso a sua volta può essere costituito come diritto reale limitato o in conformità al paragrafo 6 del presente articolo.
2. Il sistema di multiproprietà può essere applicato solo ad un edificio, ad un complesso edilizio o ad un settore architettonicamente distinto dello stesso. Tutti gli alloggi indipendenti che ne fanno parte, con la necessaria eccezione dei locali, devono essere soggetti a queste disposizioni.
Sarà necessario che il complesso abbia almeno dieci alloggi. Tuttavia, è consentito che lo stesso complesso edilizio sia soggetto sia ad un sistema di diritti di multiproprietà che ad un altro tipo di sfruttamento turistico, a condizione che i diritti di multiproprietà siano per determinati alloggi e per determinati periodi.
3. Il periodo annuale di utilizzo non può mai essere inferiore a sette giorni consecutivi. In ogni caso, in un regime, i turni devono avere tutti la stessa durata. Inoltre, un periodo non inferiore a sette giorni sarà riservato per riparazioni, pulizie o altri scopi comuni per ciascuno degli alloggi soggetti al regime.
4. Il diritto reale d’uso per turno non può in nessun caso essere legato ad una quota indivisa della proprietà, né essere chiamato multiproprietà, o in qualsiasi altro modo che contenga la parola proprietà.
Ai fini della pubblicità, della commercializzazione e della cessione del diritto d’uso a sua volta di un bene immobile, può essere utilizzata qualsiasi altra denominazione, a condizione che non provochi confusione tra i consumatori finali e che la natura, le caratteristiche e le condizioni giuridiche ed economiche del diritto d’uso siano chiaramente evidenti.
Ciascuno dei diritti reali d’uso a sua volta graverà, nel suo complesso, sulla proprietà totale dell’alloggio o dell’immobile, a seconda che un immobile orizzontale sia o meno precedentemente costituito su di esso. La combinazione di un diritto reale d’uso e del bene, o di una sua quota, nella stessa persona non implica l’estinzione del diritto reale limitato, che sussisterà per tutta la vita del regime.
Il proprietario del bene, fatte salve le limitazioni derivanti dal regime e i poteri dei titolari dei diritti d’uso a loro volta, può disporre liberamente del suo diritto di proprietà secondo le regole del diritto privato.
5. Le disposizioni della presente legge si applicano al proprietario, al promotore e a qualsiasi persona fisica o giuridica che partecipa professionalmente al trasferimento o alla commercializzazione dei diritti di multiproprietà.
6. I contratti di locazione di immobili per vacanze per stagione, che hanno per oggetto più di tre di essi, fino ad un massimo di cinquant’anni, e nei quali sono anticipati i redditi corrispondenti ad alcune o a tutte le stagioni contrattuali, saranno soggetti alle disposizioni della presente legge, fatte salve le disposizioni della legge sulle locazioni urbane. Tali contratti devono necessariamente riferirsi ad una specifica stagione annuale che corrisponde ad un periodo determinato o determinabile di tale stagione e ad un alloggio determinato o determinabile dalle sue condizioni generiche, a condizione che sia specificato l’edificio o il complesso immobiliare in cui il diritto deve essere goduto.
7. Il contratto in virtù del quale viene costituito o trasferito qualsiasi altro diritto, reale o personale, per un periodo superiore a tre anni e relativo all’uso di una o più proprietà durante un determinato o determinabile periodo di tempo all’anno, al di fuori dell’ambito di applicazione della presente legge, è nullo, e qualsiasi reddito o corrispettivo pagato deve essere restituito all’acquirente o al cessionario, così come il risarcimento dei danni.
La Sentenza TS (Prima Sezione) del 15 gennaio 2015, Rec. 3190/2012, dichiara come dottrina giurisprudenziale quanto segue: “Nel regime giuridico stabilito dalla legge 15 dicembre 1998, n. 42, relativa ai diritti d’uso a turno degli immobili ad uso turistico, la mancata determinazione nel contratto dell’alloggio che ne costituisce l’oggetto determina la nullità del contratto riferito, secondo le disposizioni dell’articolo 1.7 in relazione al 9.1.3 della citata legge”.
Articolo 2Limiti
e conseguenze della non conformità
1.
Le clausole con le quali l’acquirente rinuncia in anticipo ai diritti conferitigli dalla presente legge sono nulle. Allo stesso modo, sono nulle le clausole che esonerano il proprietario o il promotore, o qualsiasi persona fisica o giuridica che partecipi professionalmente alla trasmissione o alla commercializzazione dei diritti d’uso a sua volta, dalle responsabilità ad essi spettanti in base a quanto stabilito dal primo.
2. Le clausole di assoggettamento all’arbitrato sono nulle, a meno che non siano state concordate una volta che la questione in discussione è emersa o che siano da sottoporre al sistema di arbitrato dei consumatori o ad un tribunale arbitrale specializzato eventualmente istituito, a condizione che le organizzazioni dei consumatori partecipino alla sua composizione su un piano di parità.
Articolo3 – Durata
1. La durata del regime è da tre a cinquant’anni, a partire dalla data di registrazione del regime legale o dalla registrazione del completamento dei lavori quando il regime è stato costituito su un edificio in costruzione.
La Sentenza TS (Prima Sezione) del 19 febbraio 2016, Rec. 461/2014, dichiara come dottrina giurisprudenziale che “la commercializzazione dei turni ad uso turistico, dopo l’entrata in vigore della legge 42/1998, senza rispettare il regime transitorio stabilito dall’articolo 3.1 di detta legge, che fissa una durata compresa tra i tre e i cinquanta anni, dà luogo alla nullità del contratto”.
2. Una volta terminato il regime a causa della scadenza del periodo di durata, i titolari non hanno diritto ad alcun indennizzo.
CAPITOLO II
Sistema legale
SEZIONE 1
Costituzione
Articolo 4Costituzione delregime
1. Il regime di utilizzo a turno è costituito dal proprietario dell’immobile. Per farlo, deve prima di tutto
- a) Hanno registrato la conclusione dei lavori nel Registro degli Immobili. Nel caso in cui i lavori siano iniziati, deve aver registrato la dichiarazione di nuovi lavori in costruzione.
- b) Aver ottenuto dalle autorità competenti le licenze necessarie per lo svolgimento dell’attività turistica, le licenze di apertura, le licenze necessarie per la prima occupazione dell’alloggio, gli spazi comuni e i servizi accessori necessari per la destinazione e il corrispondente certificato di abitabilità. Nel caso in cui i lavori siano solo iniziati, sarà sufficiente aver ottenuto la licenza di costruzione e la licenza necessaria per l’attività turistica, quest’ultima, sia che i lavori siano finiti o solo iniziati, sarà richiesta solo in quelle Comunità Autonome dove la commercializzazione dei diritti che implicano il diritto di godere di un alloggio per un periodo di tempo all’anno ha, secondo la loro legislazione, la qualifica di attività turistica soggetta a licenza.
- c) Aver stipulato, in conformità alle disposizioni della presente legge, il contratto con una società di servizi che soddisfi, nelle Comunità autonome in cui sono stabilite, i requisiti che le sono richiesti, a meno che il proprietario, che soddisfa gli stessi requisiti, non abbia deciso di assumerli direttamente. Le società di servizi non possono essere domiciliate in paradisi fiscali e devono avere almeno una filiale domiciliata in Spagna.
- d) devono aver stipulato le polizze assicurative di cui all’articolo 7
2. Il proprietario che istituisce il regime di un immobile in costruzione deve inoltre predisporre una garanzia bancaria per i futuri acquirenti di diritti di multiproprietà con uno dei soggetti registrati presso la Banca di Spagna, o una polizza assicurativa di garanzia con un soggetto autorizzato che garantisca la restituzione delle somme versate in acconto per l’acquisizione del diritto, aggiornato secondo l’indice annuale dei prezzi al consumo, se l’opera non è stata completata alla data stabilita o se i mobili descritti nell’atto non sono stati incorporati quando l’acquirente del diritto opta per la risoluzione del contratto ai sensi dell’articolo 10 della presente legge. Le somme così ricevute sono indipendenti da quelle che il proprietario o il committente devono pagare a titolo di risarcimento dei danni, derivanti dalla violazione dei suoi obblighi.
Le garanzie delle somme versate in acconto saranno disciplinate, in tutto quanto ad esse applicabile, dalla legge 57/1968, del 27 luglio, sulla ricezione di anticipi nella costruzione e vendita di abitazioni, e dai relativi regolamenti attuativi.
Fino alla registrazione dell’atto notarile che registra il completamento dei lavori, in nessun caso la garanzia prestata può essere svincolata o il contratto di assicurazione può essere rescisso.
3. Il regime di utilizzo di un immobile sarà a sua volta costituito mediante la sua formalizzazione in un atto pubblico, e sarà iscritto nel registro fondiario. La società che ha assunto l’amministrazione e la prestazione di servizi deve essere presente alla concessione dell’atto, a meno che il proprietario non dichiari espressamente che essi sono assunti direttamente da lui.
Le disposizioni dell’articolo 1.7 della presente legge si applicano ai contratti in virtù dei quali i diritti d’uso sono costituiti o ceduti a turno prima che il sistema sia validamente costituito.
4. 3. I notai non autorizzano un atto che disciplina un regime di multiproprietà e i conservatori del registro non lo registrano finché non sono soddisfatti dei requisiti di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo.
Articolo 5Oggetto normativo
1. L’atto pubblico che regola il regime di multiproprietà deve esprimere almeno le seguenti circostanze:
- 1.º. La descrizione dell’immobile su cui è costituito il regime di utilizzo a turno e dell’edificio o degli edifici che vi si trovano, con la descrizione dei servizi comuni a cui hanno diritto i proprietari dell’utilizzo a turno. Se la costruzione è appena iniziata, verrà indicato il termine per il suo completamento.
- 2.º. La descrizione di ciascuno degli alloggi che compongono ogni edificio, a cui verrà data una numerazione correlativa con riferimento all’immobile. Se l’immobile deve essere utilizzato per il turismo mentre viene istituito un sistema di turni, si determinerà quale delle strutture ricettive è suscettibile di essere gravato da diritti di turni e per quali periodi dell’anno.
- 3.º. In ogni alloggio destinato ad essere utilizzato a turno, sarà espresso il numero di questi, la loro durata, indicando il giorno e l’ora iniziale e finale, la quota corrispondente ad ogni turno in relazione all’alloggio, se la divisione orizzontale è stata precedentemente costituita, o in relazione al totale dell’immobile, in caso contrario, gli arredi ad esso destinati, nonché il suo valore, e i giorni dell’anno non configurati come turni di utilizzo perché riservati, in quell’alloggio, per riparazioni e manutenzione, saranno espressi. Ad ogni utilizzo verrà inoltre assegnato un numero corrispondente per ogni alloggio.
- 4.º. Riferimento ai servizi da fornire e che sono inerenti ai diritti d’uso a turno, esprimendo che questi sono assunti direttamente dal proprietario o da una società di servizi.
- 5.º. Se del caso, gli statuti a cui è soggetto il regime di utilizzo a rotazione. Da questi, nessun obbligo o limitazione contraria alle disposizioni della presente legge può derivare per i titolari dei diritti.
- 6.º. La registrazione, il catasto, lo sviluppo urbano e, se del caso, la situazione turistica dell’immobile. Sarà incluso anche il piano di distribuzione delle diverse strutture ricettive del rispettivo piano.
- 7.º. Il compenso per i servizi e, se del caso, le spese comunitarie.
- 8.º. Durata del regime.
2. Inoltre, il contratto stipulato con l’impresa di servizi e i contratti di assicurazione di cui all’articolo 7 devono essere incorporati nell’atto, sotto forma di originali o di testimonianza.
Se l’immobile è in costruzione, deve essere incluso un documento che dimostri che è stata fornita la garanzia o l’assicurazione fideiussoria di cui all’articolo 4, paragrafo 2.
La persona o le persone che eseguono l’atto sono responsabili della realtà dei contratti stipulati.
3. Nel caso in cui il regime sia stato costituito su un immobile in costruzione, il completamento dell’opera deve essere iscritto nel Registro delle proprietà entro tre mesi dal suo completamento. Per effettuare tale registrazione, sarà necessario fornire le licenze di cui all’articolo 4.1, lettera b), che non sono state fornite al momento della registrazione del nuovo edificio in costruzione.
Il proprietario o il promotore, una volta che il completamento dell’opera è stato registrato, deve informare coloro che hanno acquisito diritti d’uso a turno sull’immobile in questione mentre quest’ultimo era in costruzione.
Articolo 6Registrazionedel regime e sua modificazione
Una volta che l’atto normativo è stato presentato per l’iscrizione nel registro fondiario, il conservatore del registro sospende l’iscrizione di quelle sezioni o articoli dello statuto che impongono ai titolari dei diritti d’uso a loro volta qualsiasi obbligo o limitazione contraria alle disposizioni della presente legge.
Se al momento dell’iscrizione del regime nel Registro mediante l’atto normativo, i diversi alloggi destinati ad essere utilizzati a loro volta non appaiono come immobili registrati indipendenti, il Conservatore del Registro aprirà un foglio per essi, anche se l’atto normativo non effettua alcuna divisione orizzontale dell’immobile. Nel fare ciò, egli esprime, in ciascuno di essi, i turni e le altre circostanze di cui al numero 3 del comma 1 del precedente articolo.
All’atto della registrazione della prima acquisizione di un diritto d’uso a sua volta, la surrogazione nella parte proporzionale del credito ipotecario che grava sull’intero immobile può essere registrata anche, se ciò è stato concordato nel rogito o nel contratto elevato al pubblico, senza necessità del consenso del creditore ipotecario se, al momento della costituzione dell’ipoteca, è stato concordato un sistema oggettivo di ripartizione della responsabilità ipotecaria tra tutti i diritti d’uso a loro volta risultanti dalla costituzione del regime.
2. Una volta registrato l’atto normativo, e prima di restituire il titolo di proprietà al presentatore, il conservatore del registro deposita una copia dei contratti incorporati nell’atto, annotandolo nella registrazione del sistema e in tutta la pubblicità data alla proprietà e ai diritti d’uso a rotazione, e deve allegare una copia di tali contratti ai certificati rilasciati dal conservatore in relazione alla proprietà su cui il sistema è stato istituito, quando ciò sia stato espressamente richiesto nella richiesta di certificazione.
Se, dopo la costituzione del regime, viene presentato un nuovo contratto con una società di servizi per il deposito presso il Registro, nel caso in cui il proprietario non voglia continuare a prenderne in carico o perché il contratto è scaduto, o in caso di risoluzione, o in una dichiarazione in cui il proprietario prende direttamente in carico i servizi o quando viene presentato il documento informativo di cui all’articolo 8.2, il conservatore del registro ne deposita una copia e registra il fatto con nota a margine della registrazione del regime con riferimento al fascicolo in cui sono stati depositati. Il conservatore del registro sospende il deposito se nel verbale il proprietario o, nel nuovo contratto, la società di servizi non assume espressamente le condizioni del precedente, se il contratto è stato concluso prima della costituzione del regime o se il documento informativo non contiene le menzioni richieste dall’articolo 8.Il conservatore del registro sospende inoltre il deposito di quei contratti che non hanno firme autenticate da un notaio.
Qualsiasi modifica apportata ai contratti e ai documenti di cui sopra, sempre che sia consentita dalla presente legge, non sarà valida fino all’iscrizione nel registro fondiario secondo quanto previsto dal paragrafo precedente.
4. Il regime può essere modificato dal titolare dell’anagrafe solo con il consenso della società di servizi e della comunità dei proprietari, secondo quanto previsto dall’articolo 15.4 della presente legge, e tale modifica deve essere iscritta in un atto pubblico ed iscritta nel registro fondiario, nei termini indicati nell’articolo 4.3.
Articolo 7 Assicurazione
Prima della costituzione del regime dei diritti d’uso a turno, il proprietario deve sottoscrivere e mantenere in vigore una polizza assicurativa che copra, per tutto il periodo di durata della promozione e fino al trasferimento della totalità dei diritti d’uso a turno, il rischio di nascita a suo carico dell’obbligo di risarcimento dei danni causati da lui o da uno dei suoi familiari a carico, fino al momento del trasferimento.
Inoltre, egli deve stipulare e mantenere in vigore una polizza assicurativa che copra la responsabilità civile che può derivare agli occupanti dell’alloggio in seguito all’uso dello stesso, nonché un’assicurazione contro gli incendi e altri danni generali all’edificio o a tutti i suoi impianti e attrezzature. Fatta salva la responsabilità del proprietario o del costruttore con la compagnia di assicurazione, il proprietario o il costruttore e la società di servizi possono concordare che quest’ultima paghi i premi per queste assicurazioni.
SEZIONE 2
Condizioni di promozione e trasmissione
Articolo 8 Informazioni generali
Fatte salve le disposizioni dell’articolo 1.4 della presente legge, è vietato il trasferimento dei diritti d’uso a sua volta sotto il nome di multiproprietà o qualsiasi altro nome che contenga la parola proprietà.
2. Il proprietario, il promotore o qualsiasi persona fisica o giuridica impegnata professionalmente nel trasferimento dei diritti di multiproprietà, che intenda avviare il trasferimento di tali diritti, pubblicherà, in conformità con il regolamento approvato dalla Comunità Autonoma competente in materia di consumo, un documento informativo avente carattere di offerta vincolante, che sarà consegnato gratuitamente, dopo essere stato depositato nel corrispondente registro fondiario, a chiunque richieda informazioni. Il presente documento menziona i seguenti punti:
- a) Identità e indirizzo del proprietario o del promotore e di qualsiasi persona fisica o giuridica che partecipa professionalmente al trasferimento o alla commercializzazione dei diritti di multiproprietà.
- b) la natura reale o personale dei diritti da trasferire, con l’indicazione della data in cui, secondo la nota del Registro Immobiliare in calce all’atto normativo, il regime si estinguerà.In ogni caso, devono essere indicati i requisiti e le condizioni richieste per l’esercizio di tali diritti nel luogo in cui si trova l’immobile, nonché se sono soddisfatti o, in caso contrario, i requisiti o le condizioni che devono ancora essere soddisfatti. Secondo comma dell’articolo 8.2, lettera b), introdotto dall’articolo 73.1 della legge 14/2000, 29 dicembre, sulle misure fiscali, amministrative e di ordine sociale (“B.O.E.”, 30 dicembre).
- (c) se l’opera è in costruzione, l’indicazione del termine ultimo per il completamento, anche in conformità all’atto normativo, e l’indicazione della data di scadenza prevista del regime, calcolata sul termine ultimo per il completamento dell’opera.
- (d) Descrizione precisa dell’immobile su cui è stato costituito il regime e della sua ubicazione, e se l’opera è completata o in costruzione.
- e) I servizi comuni che consentono l’utilizzo dell’immobile e gli altri di cui l’acquirente può o potrà godere, indicando la fase in cui si trovano e le condizioni di tale godimento. e) Articolo 8, numero 2, lettera e) redatto dall’articolo 73, numero 2, della legge 29 dicembre 2000, n. 2, recante misure fiscali, amministrative e di ordine sociale (“B.O.E.” del 30 dicembre).
- f) Strutture di uso comune alle quali l’operatore può avere accesso e, se del caso, le condizioni di tale accesso, con l’indicazione del relativo importo o della base per la sua determinazione.
- g) Indicazione, se del caso, della società di servizi che si occuperà dell’amministrazione, con l’indicazione del suo nome e dei suoi dati di iscrizione nel Registro delle Imprese.
- h) il prezzo medio dei diritti d’uso per turno e il prezzo di quelli con i diritti d’uso più elevati; gli oneri obbligatori per legge, quali contributi o imposte, tra gli altri; le spese annuali o la loro stima, per l’occupazione dell’immobile, per l’uso degli impianti e dei servizi comuni, nonché quelle derivanti dall’amministrazione, dalla conservazione e dalla manutenzione degli alloggi e degli elementi comuni, con l’indicazione della procedura per il calcolo delle rendite future.Si precisa, inoltre, che l’acquisizione dei diritti d’uso a rotazione non comporterà alcun pagamento, spesa o obbligo diverso da quelli indicati nel contratto. h) del numero 2 dell’art. 8 redatto dal numero 3 dell’art. 73 della legge 29 dicembre 2000, n. 73, recante disposizioni in materia fiscale, amministrativa e di ordine sociale (“B.O.E.” del 30 dicembre).
- (i) Informazioni sul numero di alloggi utilizzabili per turno e sul numero di turni per alloggio
- j) Informazioni sui diritti di recesso e sulla risoluzione unilaterale che l’acquirente avrà, esprimendo il tempo che avrà, ai sensi della presente legge, per esercitarli, che non dovrà pagare alcun costo per l’esercizio degli stessi, e indicazione della persona e del recapito a cui dovrà comunicare, qualora venga esercitato. Se l’opera è in costruzione, indicazione della garanzia o dell’assicurazione costituita a garanzia del suo completamento.
- (k) se è possibile o meno partecipare ad un programma di scambio e, in caso affermativo, il nome, la denominazione o la ragione sociale del terzo che sarà responsabile del servizio, menzionando il documento che il terzo rilascerà ogni anno per certificare la partecipazione al programma di scambio. Il documento, firmato dal legale rappresentante della società di cambio, esprimerà che il contratto dell’acquirente o del titolare del diritto d’uso con la società di cambio è un contratto indipendente e diverso dal contratto che lega l’acquirente con il promotore o il titolare del regime d’uso a turno. Il documento indica inoltre la quota di partecipazione in qualità di membro del programma di scambio e le corrispondenti quote di scambio. Il documento indica inoltre il numero totale dei membri affiliati al programma di scambio, nonché il numero di programmi che partecipano al programma di scambio e una panoramica generale del funzionamento del sistema. Il documento rilasciato dalla società di scambio è costituito e costituisce parte integrante del documento informativo previsto dal presente articolo.
- l) se è possibile partecipare ad un sistema organizzato per la cessione a terzi del diritto oggetto del contratto e, se tale sistema è organizzato dal proprietario o dal promotore, in proprio o tramite qualsiasi altra persona fisica o giuridica professionalmente impegnata nel trasferimento dei diritti di multiproprietà, l’indicazione dei possibili costi di tale cessioneArticolo 8, comma 2, lettera l), introdotto dall’articolo 95, comma 1, della legge 27 dicembre 2001, n. 24, recante misure fiscali, amministrative e di ordine sociale (“B.O.E.”) in vigore dal 1° gennaio 2002.
3. Il proprietario, il promotore o qualsiasi persona fisica o giuridica che si occupi professionalmente della cessione dei diritti d’uso in multiproprietà deve inoltre, in conformità con il regolamento approvato dalla Comunità Autonoma competente in materia di tutela dei consumatori, informare l’acquirente di come può richiedere informazioni generiche e gratuite sui diritti che, in generale, gli spettano ai seguenti enti e professionisti ufficiali, indicando l’indirizzo e il numero di telefono di quelli più vicini al luogo in cui si trova l’immobile su cui si trova l’impianto:
Uffici turistici.
Istituto Nazionale del Consumo.
Organizzazioni delle Comunità Autonome competenti in materia di turismo e di consumo.
Uffici comunali dei consumatori.
Registrar di proprietà.
Notai.
Tutto ciò senza pregiudicare le informazioni che possono essere fornite dagli Ordini professionali di architetti, agenti immobiliari, amministratori di proprietà, avvocati, notai e cancellieri.
4. Il proprietario, il promotore o qualsiasi persona fisica o giuridica che si dedichi professionalmente alla cessione dei diritti d’uso a sua volta deve inoltre avere, secondo le norme approvate dalla competente Comunità Autonoma in materia di consumo, a disposizione delle persone alle quali si propone di sottoscrivere il contratto, un inventario completo di tutti i mobili, gli impianti e gli arredi di cui l’alloggio dispone e in cui sia registrato il valore globale degli stessi.
5. Ogni pubblicità, compreso il documento informativo di cui al comma 2 del presente articolo, promozione o offerta relativa ai diritti di multiproprietà, deve indicare i dettagli dell’iscrizione del regime nel registro fondiario, esprimendo la proprietà e gli oneri, avvertendo che questi ultimi devono essere consultati al fine di conoscere la situazione giuridica della proprietà e il contenuto completo del regime di multiproprietà.
Articolo 9Contenuto minimo delcontratto
1. Il contratto stipulato da qualsiasi persona fisica o giuridica nell’ambito della sua attività professionale e relativo ai diritti d’uso dell’alloggio a rotazione deve essere redatto per iscritto e deve contenere almeno le seguenti indicazioni:
- La data di stipula del contratto, gli estremi dell’atto che regola il sistema, con l’indicazione della data di concessione, il notaio abilitato e il numero del suo protocollo, nonché gli estremi dell’iscrizione nel registro fondiario.
- 2.º Riferimento esplicito alla natura reale o personale del diritto trasferito, con indicazione della data in cui il regime si estinguerà secondo le disposizioni della presente legge.
- Una descrizione precisa dell’edificio, della sua ubicazione e dell’alloggio su cui cade il diritto, con espresso riferimento ai dati di registrazione e al turno oggetto del contratto, indicando i giorni e le ore in cui inizia e finisce. 3190/2012, dichiara come dottrina giurisprudenziale quanto segue: “Nel regime giuridico stabilito dalla legge 15 dicembre 1998, n. 42, relativa ai diritti d’uso a turno degli immobili ad uso turistico, la mancata determinazione nel contratto dell’alloggio che ne costituisce l’oggetto determina la nullità del contratto in questione, secondo quanto previsto dall’articolo 1.7 in relazione al punto 9.1.3 della citata legge”.
- 4.º Espressione che l’opera è stata completata o è in costruzione. In quest’ultimo caso devono essere indicatib) Termine ultimo per il completamento dell’immobile.c) Riferimento alla licenza edilizia e indicazione e indirizzo del Comune che l’ha rilasciata.d) Fase in cui si trovano i servizi comuni che consentono l’utilizzo dell’immobile.e) Indirizzo indicato dall’acquirente dove deve essere notificata la registrazione del completamento dei lavori e la data a partire dalla quale sarà calcolata la durata del regime.f) Una relazione sulle qualità dell’alloggio oggetto del contratto.g) Un elenco dettagliato dei mobili e degli arredi che l’alloggio avrà, nonché il valore ad esso attribuito ai fini della garanzia o dell’assicurazione di cui all’articolo 4.2.h) Un riferimento esplicito a detta garanzia o assicurazione, indicando il soggetto in cui è stata costituita o con il quale è stata contrattata e che può essere eseguita o rivendicata dall’acquirente nel caso in cui l’opera non sia completata alla scadenza stabilita a tale scopo o se i mobili stabiliti non sono incorporati nell’alloggio.
- Il prezzo a carico dell’acquirente e l’importo che, in base all’atto normativo, deve essere corrisposto annualmente, una volta acquisito il diritto, alla società di servizi o al titolare che lo ha preso in carico nell’atto normativo, con la dichiarazione che sarà aggiornato secondo l’indice dei prezzi al consumo pubblicato dall’Istituto Nazionale di Statistica, a meno che le parti non abbiano stabilito un’altra forma di aggiornamento, che non può essere lasciata alla discrezione di una di esse, indicando, a titolo indicativo, quale sia stata la media di tale indice negli ultimi cinque anni. Deve essere indicato anche l’importo delle imposte che, secondo le disposizioni della presente legge, sono associate all’acquisto, nonché una breve indicazione delle spese notarili e di registro nel caso in cui il contratto venga elevato ad atto pubblico e iscritto nel registro fondiario.
- Inserimento letterale del testo degli articoli 10, 11 e 12, indicandone la natura di norme giuridiche applicabili al contratto.
- Servizi e strutture comuni di cui l’acquirente ha diritto e, se del caso, le condizioni per tale godimento.
- Se esiste o meno la possibilità di partecipare ai servizi per lo scambio di periodi di utilizzo. Quando questa possibilità esiste, gli eventuali costi saranno espressi e si farà riferimento al documento che certifica lo scambio previsto dall’articolo 8.2.k) della presente legge.
- Espressione del nome o della ragione sociale, con gli estremi dell’iscrizione nel registro di commercio nel caso di società, e l’indirizzo: a) del titolare o del promotore. b) del cedente, con indicazione precisa del suo rapporto giuridico con il titolare o il promotore al momento della conclusione del contratto. c) dell’acquirente. d) della società di servizi. e) del terzo che ha preso in carico lo scambio, se del caso. Questa terza parte, se è una persona giuridica, deve avere una filiale aperta e registrata in Spagna.
- Durata del regime, con riferimento all’atto normativo e alla data di registrazione dello stesso. Se l’immobile è in costruzione, con riferimento al termine entro il quale deve essere registrato l’atto di completamento dei lavori.
- Espressione del diritto dell’acquirente di: a) Verificare la proprietà e gli oneri dell’immobile, richiedendo informazioni al conservatore del registro competente, il cui indirizzo e numero di fax saranno espressamente indicati. b) Richiedere la concessione di un atto pubblico. c) Registrare l’acquisto nel Registro degli Immobili.
- 12° Luogo e firma del contratto.
- Se esiste la possibilità di partecipare ad un sistema organizzato di cessione a terzi del diritto oggetto del contratto. Quando questa possibilità esiste, devono essere espressi gli eventuali costi, almeno approssimativi, che tale sistema comporterà per l’acquirente.Articolo 9, comma 1, punto 13, introdotto dall’articolo 95, comma 2, della legge 27 dicembre 2001, n. 24, recante misure fiscali, amministrative e di ordine sociale (“B.O.E.” del 31 dicembre).
2. L’inventario e, se del caso, le condizioni generali non incluse nel contratto, nonché le clausole statutarie registrate, sono acclusi come allegato inscindibile firmato dalle parti.
3. Il contratto e i documenti informativi previsti dalla presente legge sono redatti nella lingua o in una delle lingue, a scelta dell’acquirente, dello Stato membro dell’Unione europea in cui risiede o di cui è cittadino, purché si tratti di una delle lingue ufficiali di tale Unione. Inoltre, essi sono redatti in spagnolo o in una delle altre lingue ufficiali spagnole nel luogo di conclusione del contratto. Il cedente deve inoltre fornire all’acquirente una traduzione del contratto nella lingua o in una delle lingue ufficiali dello Stato membro dell’Unione europea in cui si trova l’immobile, purché si tratti di una delle lingue ufficiali dell’Unione.Articolo 9, numero 3, primo comma, redatto dall’articolo 73, numero 4, della legge 14/2000, del 29 dicembre, sulle misure fiscali, amministrative e di ordine sociale (“B.O.E.” del 30 dicembre)Validità: 1 gennaio 2001
Gli acquirenti stranieri che non sono né cittadini né residenti in uno Stato membro dell’Unione europea possono richiedere che il contratto e gli altri documenti siano loro forniti in una traduzione nella lingua di uno Stato membro dell’Unione europea di loro scelta.
I proprietari, i promotori o qualsiasi persona fisica o giuridica che si dedichi professionalmente alla cessione dei diritti di multiproprietà devono tenere a disposizione delle organizzazioni dei consumatori previste dalla prima disposizione aggiuntiva della presente legge e, se del caso, delle autorità turistiche, le traduzioni dei documenti che devono consegnare a qualsiasi acquirente e delle clausole che hanno lo status di condizioni generali.
Fatte salve le responsabilità che possono sorgere, in caso di divergenza tra le varie versioni, si applica quella più favorevole all’acquirente.
4. Tutto il contenuto del documento informativo di cui al paragrafo 2 del precedente articolo è incorporato e costituisce parte integrante del contratto.
Le modifiche introdotte in tale documento informativo, che in assenza di un accordo espresso delle parti possono essere solo il risultato di circostanze che esulano dal controllo del cedente, devono essere comunicate all’acquirente prima della conclusione del contratto.
L’inosservanza di tali obblighi comporta l’obbligo di informazione ai fini di cui al seguente articolo.
Numero 4 dell’articolo 9 redatto dal numero 5 dell’articolo 73 della legge 14/2000, del 29 dicembre, recante misure fiscali, amministrative e di ordine sociale (“B.O.E.” del 30 dicembre).Validità: 1° gennaio 2001Articolo
10Revoca
e risoluzione del contratto
1. L’acquirente dei diritti d’uso a turno ha un periodo di dieci giorni dalla firma del contratto per recedere a sua discrezione. Se l’ultimo giorno di tale periodo è un giorno non lavorativo, è escluso dal calcolo, che termina il giorno lavorativo successivo. Una volta esercitato il recesso, l’acquirente non dovrà pagare alcun indennizzo o spesa di sorta.
2. Se il contratto non contiene alcuna delle informazioni o dei documenti di cui all’articolo 9, o se l’acquirente non è stato sufficientemente informato perché ha violato il divieto di cui all’articolo 8.1, o non ha rispettato uno degli obblighi previsti dai restanti paragrafi dello stesso articolo, o se il documento informativo consegnato non corrispondeva a quello depositato nel Registro, l’acquirente può risolvere il contratto entro tre mesi dalla data del contratto senza essere tenuto a pagare alcuna penale o spesa.
In caso di mancanza di veridicità delle informazioni fornite all’acquirente, quest’ultimo può, ferma restando la responsabilità penale eventualmente sostenuta dal cedente e fermo restando quanto previsto al comma precedente, proporre un’azione di annullamento del contratto secondo quanto previsto dagli articoli 1.300 e seguenti del codice civile.
Una volta completata l’informazione prima della scadenza del suddetto termine, l’acquirente può recedere dal contratto entro dieci giorni dalla data in cui è stato modificato, secondo quanto previsto dal comma 1 del presente articolo.
Se i tre mesi sono trascorsi senza che le informazioni siano state completate e senza che l’acquirente abbia fatto uso del suo diritto di recesso, quest’ultimo può anche recedere entro dieci giorni dalla scadenza del termine, secondo le disposizioni del paragrafo 1 del presente articolo.
3. Il recesso o la risoluzione del contratto devono essere notificati al proprietario o al committente all’indirizzo necessariamente indicato nel contratto a tal fine. La notifica può essere effettuata con qualsiasi mezzo che garantisca la registrazione della comunicazione e del suo ricevimento, nonché della data di spedizione. In caso di recesso, è sufficiente che la notifica sia inviata prima della scadenza del termine.
Se il contratto è stipulato davanti ad un Notaio, e fermo restando quanto previsto dal comma precedente, il recesso può essere registrato in un atto notarile, che sarà sufficiente a registrare nuovamente il diritto d’uso a favore del cedente.Secondo comma del numero 3 dell’art. 10 redatto dal numero 6 dell’art. 73 della legge 29 dicembre 2000, n. 6, recante misure fiscali, amministrative e di ordine sociale (“B.O.E.” del 30 dicembre).Validità: 1 gennaio 2001
Articolo 11 Divieto dianticipi
1. È vietato il pagamento di qualsiasi anticipo da parte dell’acquirente al cedente prima della scadenza del termine per l’esercizio del diritto di recesso o mentre egli ha il potere di recesso di cui all’articolo precedente. Tuttavia, le parti possono stabilire gli accordi e le condizioni che ritengono opportune per garantire il pagamento del prezzo differito, purché non siano in contrasto con tale divieto e non implichino che il cedente riceva, direttamente o indirettamente, alcun tipo di corrispettivo in caso di esercizio del suddetto potere di recesso.
2. Se l’acquirente ha anticipato un qualsiasi importo al cedente, egli ha il diritto di richiedere in qualsiasi momento la restituzione di tale duplicato, e può scegliere tra l’annullamento del contratto entro tre mesi dalla sua conclusione o la richiesta della piena esecuzione.
Articolo 12 Regime di prestitiper l’acquisizione
I prestiti concessi all’acquirente dal cedente o da un terzo che agisce d’intesa con lui si estinguono quando il primo si ritira o si estingue in uno dei casi previsti dall’articolo 10.
Le clausole che comportano una sanzione o una sanzione inflitta all’acquirente in caso di recesso o di risoluzione non possono essere incluse nei prestiti.
Se l’acquirente è stato surrogato a un prestito concesso al cedente e il recesso o la risoluzione sono stati esercitati, il prestito rimane a spese del cedente.
La sentenza SC (1° Sezione) del 28 aprile 2015, Racc. 2764/2012, stabilisce come dottrina giurisprudenziale che nei contratti per l’utilizzo di beni immobili in multiproprietà, fatta salva la legge 42/1998, la nullità del contratto di finanziamento, su richiesta dell’acquirente, è anche coperta dall’articolo 12 del suddetto testo normativo.
Art. 13Risoluzioneper mancato pagamento di rate
1. Salvo diverso accordo, il proprietario ha la facoltà di decidere nel caso in cui l’acquirente che detiene a sua volta il diritto d’uso, una volta richiesto, non paghi i compensi dovuti per i servizi forniti per almeno un anno.
Il titolare può esercitare tale potere di risoluzione, su richiesta della società di servizi, a seguito di una richiesta attendibile di pagamento al debitore presso la sede legale o, in mancanza, laddove ciò sia previsto dal contratto, con l’avvertimento di procedere alla risoluzione del contratto se entro trenta giorni di calendario le somme richieste non sono interamente pagate.
2. Per l’esecuzione della delibera, il titolare deve consegnare, a favore del titolare del diritto, la parte proporzionale del prezzo corrispondente al tempo rimanente fino alla sua estinzione.
Tuttavia, una clausola penale può essere utilizzata per concordare la perdita totale o parziale delle somme che, ai sensi del paragrafo precedente, sono dovute al titolare del diritto in questione. Tutto ciò lascia impregiudicato il potere di moderazione dei giudici previsto dall’articolo 1154 del Codice Civile.
3. Il titolare che esercita il potere risolutivo disciplinato dal presente articolo è tenuto a pagare i debiti che il titolare del diritto d’uso ha a sua volta in sospeso con la società di servizi, salvo diverso accordo con quest’ultima.
Articolo 14 Formalizzazione nonufficiale e pubblicità del contratto
1. L’acquisizione e la cessione dei diritti d’uso a sua volta può essere iscritta nel registro fondiario, a condizione che il contratto sia stato concluso o formalizzato con atto pubblico e che il cancelliere apra il foglio al turno il cui diritto d’uso è oggetto di cessione, sempre nel rispetto delle disposizioni della legge sulle ipoteche.Primo comma del numero 1 dell’articolo 14 redatto dal numero 8 dell’articolo 73 della legge 14/2000, del 29 dicembre, sulle misure fiscali, amministrative e di ordine sociale (“B.O.E.” del 30 dicembre).Validità: 1 gennaio 2001
All’atto della registrazione del primo trasferimento di un diritto d’uso a turno, il conservatore registra, con una nota marginale, che esso è gravato di carattere reale per rispondere alle ultime due quote, contando dal momento della rivendicazione per via giudiziale o notarile, per tutta la vita del regime. Per rendere efficace la garanzia, il fornitore del servizio può ricorrere a una qualsiasi delle procedure esecutive che il diritto di proprietà orizzontale consente alla comunità dei proprietari di utilizzare per richiedere i diritti per le spese comuni e la procedura extragiudiziale di pignoramento.
2. Se il contratto è concluso davanti ad un notaio, egli deve avvertire del diritto di recesso stabilito dall’articolo 10 a favore dell’acquirente, che può essere fatto con atto notarile, e degli altri diritti riconosciuti dalla presente legge.
Numero 2 dell’articolo 14 redatto dal numero 9 dell’articolo 73 della legge 29 dicembre 2000, n. 14, recante misure fiscali, amministrative e di ordine sociale (“B.O.E.” del 30 dicembre).Validità: 1° gennaio 20013
. Il notaio non autorizza l’atto, né il cancelliere registra il diritto se il contratto non contiene le menzioni richieste dall’articolo 9.
Intestazione dell’articolo 14 come modificato dall’articolo 73, comma 8, della legge 29 dicembre 2000, n. 14, recante misure fiscali, amministrative e sociali (“B.O.E.” del 30 dicembre). Validità: 1° gennaio 2001Articolo
15Caratteristiche
del
titolare del diritto di multiproprietà
1. Il titolare di un diritto d’uso, a sua volta, può disporre liberamente del suo diritto senza limitazioni diverse da quelle derivanti dalla legge e senza che la cessione del diritto incida sugli obblighi derivanti dal regime.
2. Il titolare di un diritto d’uso a sua volta che partecipa professionalmente alla cessione o alla commercializzazione dei diritti reali in esso costituiti è soggetto alle disposizioni degli articoli 2 e da 8 a 12 della presente legge. Gli acquirenti di tali diritti sono surrogati a quelli corrispondenti al titolare del diritto d’uso a sua volta ai sensi della presente legge e, in particolare, a quelli corrispondenti a lui nei confronti del proprietario del bene.
3. Nel caso di cui al comma precedente, se il diritto d’uso a turno non viene registrato a favore del cedente del diritto reale o del cedente del diritto personale, l’acquirente o il cessionario possono richiedere la registrazione del diritto d’uso a turno a nome del cedente o del cessionario, secondo la procedura regolata dall’articolo 312 del Regolamento Ipoteche.
4. L’atto che regola il regime di multiproprietà deve prevedere la costituzione di una comunità di proprietari. La comunità dei titolari del diritto di proprietà è disciplinata dagli statuti previsti dall’atto normativo o da quelli liberamente adottati dai titolari del diritto e i loro accordi sono disciplinati dalle seguenti regole:
- 1.ª Gli accordi che tendono a modificare il regime costituito dovranno essere presi dalla maggioranza dei due terzi dei titolari.
- 2) Altri accordi richiederanno a loro volta solo la maggioranza semplice dei titolari del diritto d’uso.
- 3) Ogni persona avrà tanti voti quanti sono i diritti che detiene.
- Se non vi è la maggioranza, o se l’accordo di quest’ultima è gravemente pregiudizievole per le parti interessate, il giudice, su richiesta di una parte, fornirà ciò che è opportuno.
- A queste si applicheranno, in aggiunta e in modo sussidiario, le norme della Legge sulla proprietà orizzontale che regola il funzionamento delle comunità di proprietari.
CAPITOLO III
Inosservanza dei servizi e azioni per la cessazione
Capo del Capitolo III del Titolo I redatto dall’articolo 6 della Legge 39/2002, del 28 ottobre, sul recepimento nel diritto spagnolo di varie direttive comunitarie sulla protezione degli interessi dei consumatori e degli utenti (“B.O.E.” del 29 ottobre).Validità: 18 novembre 2002Articolo
16Conformità
alle
prestazioni
Il proprietario o lo sviluppatore è responsabile, nei confronti dei titolari dei diritti di multiproprietà, dell’effettiva fornitura dei servizi. In caso di violazione da parte della società di servizi, il proprietario o il committente deve rescindere il contratto e chiedere il risarcimento dei danni. L’azione di risoluzione corrisponde al proprietario o al promotore. In ogni caso, ogni titolare di un diritto d’uso a sua volta può richiedere al proprietario l’effettiva fornitura di servizi e il risarcimento corrispondente nel caso in cui tale fornitura non venga effettuata. Una volta risolto l’accordo con la società di servizi originaria, il proprietario o lo sviluppatore deve assumere direttamente la fornitura del servizio o contrattarlo con un’altra società di servizi. Qualsiasi modifica del contratto non pregiudicherà in alcun caso i titolari dei diritti d’uso a loro volta.
Articolo 16 bisAzione ingiuntiva
1. Un’azione inibitoria può essere promossa contro comportamenti contrari alla presente legge che ledono gli interessi collettivi o diffusi dei consumatori e degli utenti.
2. L’azione di ingiunzione è finalizzata ad ottenere una sentenza che ordini al convenuto di porre fine alla condotta contraria alla presente legge e di vietarne la futura ripetizione. Allo stesso modo, l’azione può essere intentata per vietare il comportamento quando è terminato al momento dell’avvio dell’azione, se vi sono sufficienti indicazioni che si ripeterà immediatamente.
3. Essi hanno il diritto di presentare un’istanza di ingiunzione:
- a) L’Istituto Nazionale del Consumo e gli organismi o enti corrispondenti delle Comunità Autonome e delle corporazioni locali competenti in materia di tutela dei consumatori.
- b) Le associazioni dei consumatori e degli utenti che soddisfano i requisiti stabiliti dalla Legge 26/1984, del 19 luglio, Generale per la difesa dei consumatori e degli utenti, o, se del caso, dalla legislazione regionale sulla tutela dei consumatori.
- c) La Procura della Repubblica.
- d) enti di altri Stati membri della Comunità europea costituiti allo scopo di tutelare gli interessi collettivi e gli interessi diffusi dei consumatori e aventi diritto ad essere inseriti nell’elenco pubblicato a tal fine nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
I giudici e i tribunali accettano tale elenco come prova della capacità dell’ente qualificato di essere parte in causa, fatto salvo un esame volto a stabilire se lo scopo dell’elenco e gli interessi in gioco giustifichino l’avvio di un’azione.
Tutti i soggetti menzionati nel presente articolo possono comparire in procedimenti intentati da qualsiasi altro soggetto se ritengono opportuno difendere gli interessi che rappresentano.
Articolo 16 bis introdotto dall’articolo 6 della legge 39/2002, del 28 ottobre, relativa al recepimento nel diritto spagnolo di varie direttive comunitarie sulla tutela degli interessi dei consumatori e degli utenti (“B.O.E.” del 29 ottobre).Validità: 18 novembre 2002
TITOLO II
Normativa fiscale
Articolo 17 Ambitodi applicazione
Le norme fiscali contemplate nel presente titolo si applicano ai diritti disciplinati dalla presente legge, fatte salve le disposizioni dei trattati e delle convenzioni internazionali entrate a far parte dell’ordinamento interno.
Nelle materie non previste dal presente titolo si applicano le disposizioni fiscali generali.
Articolo 18Taxationon Assets
I diritti di cui alla presente legge, qualunque sia la loro natura, saranno valutati, in conformità alle disposizioni dell’articolo 10.3.b) della legge 19/1991, del 6 giugno, relativa all’imposta sul patrimonio, al prezzo di acquisto.
Articolo 19Imposta sul valoreaggiunto e imposta indiretta generale delle Isole Canarie
L’aliquota ridotta del 7 per cento dell’imposta sul valore aggiunto si applica alle seguenti operazioni:
- 1.º La prestazione di servizi che consiste nella cessione dei diritti d’uso dei beni a rotazione di cui all’articolo 1 della presente legge.
- 2.º Qualsiasi altra forma di utilizzo dell’immobile per un periodo specifico o determinabile dell’anno con la fornitura di uno dei servizi complementari tipici del settore alberghiero.
- I servizi di cui all’articolo 91.1.2.2 della legge 37/1992, del 28 dicembre, relativa all’imposta sul valore aggiunto, forniti dalle persone fisiche o giuridiche di cui all’articolo 4.3 della presente legge.
2. Alle operazioni indicate nella sezione precedente, quando vengono effettuate nella Comunità Autonoma delle Isole Canarie, si applicherà l’aliquota generale che, in conformità alla sua legislazione, è prevista per l’Imposta Generale Indiretta delle Isole Canarie.
Articolo 19 redatto con la Provvedimento aggiuntivo 4 della Legge 29 dicembre 2000, n. 4, in materia di provvedimenti fiscali, amministrativi e di ordine sociale (“B.O.E.” del 30 dicembre).Validità: 1 gennaio 2001
Articolo 20Taxsui trasferimenti di proprietà e sugli atti giuridici documentati
I trasferimenti tra privati non soggetti all’Imposta sul Valore Aggiunto o all’Imposta Generale Indiretta delle Isole Canarie dei diritti di cui alla presente Legge, qualunque sia la loro natura, saranno soggetti all’aliquota fiscale del 4% sul Trasferimento di Proprietà e sugli Atti Legali Documentati.
Disposizioni aggiuntive
FirstConsumereorganizzazioni diutenti
Le organizzazioni dei consumatori e degli utenti legalmente costituite hanno il diritto di ricevere, a spese del proprietario o del committente, copia di tutta la documentazione che, in conformità alle norme della presente legge, è stata redatta dal proprietario o dal committente, al fine di verificare se tali norme sono state rispettate.
Laseconda imperativitàdella legge
Tutti i contratti che si riferiscono a diritti relativi all’utilizzo di uno o più immobili situati in Spagna durante un periodo specifico o determinabile dell’anno sono soggetti alle disposizioni della presente legge, indipendentemente dal luogo e dalla data della loro conclusione.
I contratti che, essendo stati stipulati in Spagna, si riferiscono a beni immobili situati al di fuori della Spagna sono soggetti agli articoli 1.3, 2 e da 8 a 12 della presente legge. In tali casi, l’acquirente può anche richiedere che il contratto gli venga consegnato in una delle lingue ufficiali dello Stato in cui risiede quando quest’ultimo è membro dell’Unione Europea.Ultimo paragrafo della disposizione supplementare 2 introdotta dal numero 10 dell’articolo 73 della legge 14/2000, 29 dicembre, sulle misure fiscali, amministrative e di ordine sociale (“B.O.E.” del 30 dicembre). Validità: 1 gennaio 2001
Terzo Regime Fiscale
La normativa fiscale prevista dalla presente legge si intende fatta salva la normativa fiscale forale di concerto e di accordo economico, in vigore rispettivamente nei Territori Storici del Paese Basco e della Comunità di Navarra.
Disposizioni transitorie
FirstPromotione trasmissione
Dall’entrata in vigore della presente legge, la promozione di qualsiasi diritto relativo all’uso di uno o più immobili, costruiti o in costruzione, durante un periodo specifico o determinabile dell’anno, è soggetta alle disposizioni della presente legge.
2. Il trasferimento di tali diritti è disciplinato dal regime che disciplina la proprietà fino all’entrata in vigore della legge. Una volta trascorso il periodo di adattamento, se l’adattamento non è stato effettuato, esso è disciplinato dalla presente legge. Se tale adattamento è stato effettuato, a partire dalla data dell’adattamento, il trasferimento sarà effettuato secondo il regime pubblicato nel Registro.
Gli articoli 2 e da 8 a 12 della presente legge sono applicabili in tutti i casi.
Secondo Schemipreesistenti
1. I sistemi di diritti preesistenti relativi all’utilizzo di uno o più edifici, costruiti o in costruzione, durante un periodo determinato o determinabile dell’anno, la cui costituzione è in qualsiasi forma giuridicamente ammissibile, devono essere adattati entro due anni alle disposizioni della presente legge.
Se il regime preesistente è registrato, il rapporto non vincolante di cui all’articolo 355 del Regolamento Ipoteche può essere richiesto al conservatore del registro per le modalità di adattamento.
Trascorsi i due anni, ogni titolare di un diritto, reale o personale, relativo all’uso di uno o più beni durante un periodo specifico o determinabile dell’anno può chiedere ai tribunali l’adattamento previsto dalla presente disposizione.
2. Per tale adeguamento sarà necessario, in ogni caso, concedere l’atto normativo con i requisiti di cui all’art. 5 compatibili con la natura del regime e iscriverlo nel registro fondiario, al solo scopo di pubblicità e nel pieno rispetto dei diritti acquisiti. Tra i contratti di cui al suddetto articolo, devono essere incorporati solo quelli esistenti al momento dell’adattamento. Il rogito deve essere concesso dall’unico proprietario dell’immobile.
Se il regime preesistente è stato costituito in modo tale che i titolari dei diritti sono i proprietari dei beni in quote indivise che comportano il godimento di un determinato turno, l’atto di adattamento deve essere concesso dal presidente dell’associazione dei proprietari, previo accordo dell’associazione stessa adottato a maggioranza semplice dei partecipanti all’assemblea convocata a tal fine.
Nell’atto di adattamento, l’unico proprietario dell’immobile deve descrivere il regime preesistente e dichiarare che i diritti da trasferire in futuro saranno della stessa natura di quelli già trasferiti. Se si desidera commercializzare i turni non ancora trasferiti come diritti di turno, si deve anche costituire il regime rispetto ai periodi disponibili con i requisiti stabiliti dalla presente legge, ma senza la necessità di costituire il regime rispetto all’intera proprietà, ma solo rispetto ai turni non venduti. Se si desidera trasformare l’intero regime in un regime di diritti d’uso a turno, come regolato dalla Legge, è possibile farlo soddisfacendo tutti i requisiti stabiliti da questa Legge, ma mantenendo la durata che il regime preesistente aveva, anche se indefinita.
Fermo restando quanto previsto dal comma precedente, tutti i sistemi preesistenti hanno una durata massima di 50 anni dall’entrata in vigore della presente legge, salvo che siano di durata inferiore o che facciano espressa dichiarazione di continuità per un periodo indeterminato o determinato nell’atto di adattamento.
Terzo: mancato rispetto dell‘obbligo di adattamento
Il mancato rispetto da parte del proprietario dell’obbligo di adeguamento del sistema darà diritto all’acquirente, anche se non stipula un contratto direttamente con il proprietario, di rescindere i contratti conclusi dopo l’entrata in vigore della legge, e potrà richiedere al proprietario la restituzione delle somme versate e il risarcimento dei danni.
Disposizione finale unicaForo competente costituzionale
Il presente regolamento è emanato secondo quanto previsto dagli articoli 149.1.6, 8 e 14 della Costituzione, fatta salva la conservazione, la modifica e lo sviluppo da parte delle Comunità Autonome dei diritti civili, forali o speciali, ove esistenti.